ESTINTORI DI INCENDIO PORTATILE CARRELLATI

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non devono solo garantire la funzione di protezione del lavoratore, ma devono anche mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. Se i dispositivi non sono adeguatamente mantenuti in stato di efficienza e non sono gestiti attraverso processi controllati, rischiano di invece di mettere in pericolo la salute del lavoratore.

Il “processo di mantenimento in stato di efficienza di un indumento DPI riutilizzabile consiste in una serie di attività periodiche riconducibili al ripristino igienico, al controllo funzionale, alla relativa manutenzione, ivi compreso, se previsto dal fabbricante, il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche del DPI”.

A dare queste informazioni sono le “Linee guida rivolte alle aziende al fine della corretta somministrazione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale” validate il 30 maggio 2012 come buona prassi dalla Commissione Consultiva Permanente. Tali linee guida sono state utilizzate e applicate per affrontare il pericolo di trasmissione di malattie cutanee, dell’apparato respiratorio ed infezioni varie a cui si espone quotidianamente il lavoratore che è sprovvisto di DPI o ha DPI che non hanno avuto una corretta manutenzione.

La soluzione è di non limitarsi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale ma applicare una corretta manutenzione in maniera tale da non ridurre la capacitá protettiva. Tale soluzione, che ha visto anche un effettivo coinvolgimento dei lavoratori (ad esempio mediante segnalazioni), ha portato ad una riduzione dei rischi dei lavoratori che indossano DPI.

Le linee guida sono relative ad un documento del 2008 (precedente all’emanazione del D.Lgs. 81/2008) dal titolo “Linee Operative per l’organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale (indumenti DPI)” e realizzato da: Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, ISPESL (ora Inail), FISE AUIL, FEMCA CISL, FILTEA CGIL e UILTA UIL.

Il documento indica che il “ripristino igienico degli indumenti da lavoro DPI va effettuato attraverso due distinte operazioni sequenziali, il lavaggio e il finissaggio”. In particolare si sottolinea che “l’intensità d’uso e l’ esposizione ad agenti chimici e biologici sono fattori determinanti nella valutazione della periodicità con cui effettuare le operazioni di ripristino dei DPI o, se necessario, di sostituzione, proprio al fine di massimizzarne l’efficacia protettiva”.

Sono riportate le fasi operative per un adeguato processo di mantenimento in stato di efficienza dei DPI:

a. “il lavaggio determina la detersione e la disinfezione degli indumenti da lavoro DPI. Le modalità di detersione e disinfezione, laddove non sono state esplicitamente indicate nella documentazione tecnica messa a disposizione dal fabbricante, devono essere scelte in modo da rimuovere in modo efficace lo sporco e decontaminare dal punto di vista microbiologico il capo, senza incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI. In un’ottica di controllo della biocontaminazione, l’intero processo di lavorazione, quando applicabile alla tipologia di DPI”, dovrà essere eseguito in conformità alla normativa tecnica vigente

b. il finissaggio “consiste, nel caso di DPI, utilizzati come indumenti da lavoro, nell’essiccazione del capo ovvero nella rimozione dell’acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si presenti completamente asciutto. Anche in tal caso, l’operazione non deve incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI

c. la verifica delle caratteristiche tecniche è di due tipi: strumentale e visiva. Il controllo strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI. Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico. Il controllo visivo, in genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di DPI

d. la manutenzione e il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI sono effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante. Al termine di un intervento di questo genere è sempre necessario ripetere la verifica delle caratteristiche tecniche dei DPI, secondo le modalità riportate al precedente punto “c”

e. lo scarto dell’indumento DPI è effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche tecniche specifiche (esito della verifica ‘non favorevole’), in tal caso i DPI devono essere sostituiti

f. a fronte di un esito della verifica ‘favorevole’, il processo si conclude con il confezionamento e con la riconsegna dell’indumento DPI all’utilizzatore. Una corretta modalità di confezionamento e l’impiego di un involucro adeguato garantiscono l’incolumità fisica del DPI e la protezione dello stesso da qualsiasi tipo di ricontaminazione”

Nelle linee operative, comprensive anche di un opuscolo informativo, si ricorda che per un’efficace gestione del processo di pulizia degli indumenti DPI, “E’ opportuno che il Datore di Lavoro istruisca personale a ciò dedicato. Il personale dovrà verificare (sia per la pulizia autonoma sia tramite terzi) che, per ogni indumento DPI, siano seguite e rispettate le informazioni rilasciate dal Fabbricante e presenti sull’etichetta o nella nota informativa. Eventuali dubbi in merito ai trattamenti da destinare agli indumenti DPI potranno essere risolti dal Fabbricante”.

In ogni caso si sottolinea che:

  • Il Datore di Lavoro (DL) è l’unico responsabile della pulizia dei DPI
  • Per la pulizia dei DPI il DL deve seguire le istruzioni del Fabbricante
  • Se il DL delega un terzo (incaricato dell’Azienda o Lavanderia Industriale) deve comunque accertarsi che la pulizia venga effettuata secondo le istruzioni del Fabbricante
  • Su richiesta dell’organo di vigilanza, il DL deve dimostrare il protocollo applicato
  • La dichiarazione del terzo non esime il DL dalla responsabilità